Quando un appartamento in condominio è locato, il confine tra gli obblighi del proprietario e quelli dell’inquilino diventa terreno di scontro. Le spese condominiali, in particolare, sollevano spesso la domanda: spettano all’inquilino o al proprietario?
Spese ordinarie, lavori straordinari, quote arretrate: ogni anno migliaia di controversie nascono da interpretazioni opposte delle stesse regole.
Il quadro normativo: Codice civile, Legge 392/1978 e Legge 431/1998
Tre testi definiscono i principi fondamentali:
- Articoli 1118 e 1123 del Codice civile: ogni condomino contribuisce alle spese in base ai propri millesimi di proprietà.
- Articolo 9 della Legge n. 392/1978: stabilisce che l’inquilino sostiene le spese ordinarie e i servizi comuni, mentre le spese straordinarie restano a carico del locatore.
- Legge n. 431/1998: impone che nel contratto di locazione siano chiariti gli “oneri accessori” e le modalità di ripartizione, rendendo vincolante ciò che le parti hanno concordato.
In sintesi: davanti al condominio risponde sempre il proprietario, ma nei rapporti interni con l’inquilino vale la ripartizione contrattuale delle spese.
Cassazione: il condominio si rivolge sempre al proprietario
Secondo la Cassazione civile, Sez. II, sent. n. 23684/2023,
“l’amministratore può richiedere le quote solo al proprietario, unico soggetto legittimato verso il condominio, anche se il contratto di locazione pone l’onere a carico del conduttore.”
La Cass. n. 18493/2022 ha aggiunto che l’inquilino non può ricevere diffide, avvisi o decreti ingiuntivi dall’amministratore: non è un condomino, e dunque non partecipa direttamente alla vita condominiale.
Esempi concreti e casi frequenti
🔹 1. Lavori di manutenzione dell’ascensore
Un condominio delibera la sostituzione del motore dell’ascensore.
L’inquilino contesta al proprietario di non voler pagare la quota. In questo caso la spesa è straordinaria: compete interamente al locatore, anche se l’impianto serve l’appartamento locato.
Diversamente, la manutenzione annuale o la verifica periodica resta a carico del conduttore.
🔹 2. Rifacimento facciata e balconi
In un edificio condominiale, l’amministratore approva il rifacimento delle facciate. L’inquilino, che occupa da anni l’immobile, non intende partecipare.
La Cassazione è costante: si tratta di lavori di natura straordinaria, quindi paga solo il proprietario.
L’inquilino non può essere coinvolto neppure se trae vantaggio estetico o di comfort.
🔹 3. Morosità dell’inquilino
Un conduttore lascia l’appartamento senza pagare le ultime rate condominiali e parte delle spese ordinarie.
L’amministratore notifica il decreto ingiuntivo al proprietario: legittimo, perché il condominio può agire solo contro di lui.
Il locatore, una volta saldato il debito, potrà recuperare le somme nei confronti del conduttore in sede civile o trattenendole dal deposito cauzionale.
🔹 4. Interventi su caldaia centralizzata
In un condominio si decide la sostituzione della caldaia comune.
Il conduttore ritiene di dover contribuire, poiché usufruisce del riscaldamento.
In realtà, la sostituzione dell’impianto è spesa straordinaria, quindi a carico esclusivo del proprietario.
L’inquilino dovrà invece sostenere le spese per il consumo e la manutenzione ordinaria.
🔹 5. Pulizia scale e luce condominiale
Sono le spese più comuni e, per definizione, ordinarie.
Rientrano nel canone di locazione come oneri accessori e devono essere rimborsate dal conduttore.
Il proprietario può anticiparle all’amministratore, ma è legittimato a chiederne il rimborso al conduttore sulla base del rendiconto annuale.
Le controversie più ricorrenti tra inquilino e proprietario
Le liti più frequenti ruotano attorno a quattro nodi principali:
- Richieste errate dell’amministratore
Alcuni amministratori inviano direttamente all’inquilino le rate condominiali o comunicazioni di spese straordinarie. È una prassi illegittima: il rapporto giuridico è solo con il proprietario. - Clausole contrattuali ambigue
Molti contratti non specificano in modo chiaro cosa si intenda per “spese ordinarie”. Ciò apre la porta a interpretazioni soggettive e contenziosi. - Rimborsi non documentati
Se il locatore non consegna rendiconti e ricevute, l’inquilino può contestare gli importi. È fondamentale basarsi su documenti del condominio, non su stime o acconti generici. - Lavori deliberati senza avviso al conduttore
L’inquilino può trovarsi a convivere con lavori invasivi (facciate, terrazzi, impianti) senza preavviso. Anche se non partecipa alla spesa, può chiedere una riduzione del canone per diminuzione del godimento, ex art. 1584 c.c.
Come evitare i conflitti tra proprietario e inquilino
- Allegare al contratto una tabella di ripartizione spese basata su modelli Confedilizia o Sunia.
- Concordare un rendiconto annuale tra locatore e conduttore, anche digitale.
- Chiedere all’amministratore di specificare nei bilanci la natura ordinaria o straordinaria delle spese.
Prevenire è meglio che discutere davanti al giudice di pace, dove queste cause sono tra le più numerose in materia di locazione.
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Spesso basta una lettera formale per chiudere la questione; in altri casi serve un’azione di recupero crediti o la contestazione delle delibere condominiali.











