Nel condominio, l’amministratore è l’organo esecutivo che cura la gestione quotidiana, rappresenta il condominio di fronte ai terzi e garantisce l’esecuzione delle delibere assembleari. Tuttavia, quando il suo operato non rispecchia gli interessi collettivi o viola gli obblighi di legge, è possibile rimuoverlo anticipatamente. Vediamo chi può esercitare questo importante potere.
Revoca da parte dell’assemblea
- Per chi è interessato alla revoca dell’amministratore di condominio, normativa di riferimento: art. 1129, comma 11, Codice Civile. Ma chi può chiedere revoca amministratore di condominio? Vediamo i dettagli di seguito.
- Soggetto legittimato: l’assemblea condominiale, con la stessa maggioranza richiesta per la nomina (maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi- metà del valore del fabbricato).
- Effetti: la delibera di revoca può essere presa anche senza giusta causa; tuttavia, l’amministratore revocato senza motivo potrà richiedere il risarcimento per il compenso residuo fino alla scadenza del mandato (Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 31765/2022).
Revoca giudiziale su iniziativa del singolo condomino
- Normativa di riferimento: art. 1129, comma 11, Codice Civile.
- Soggetto legittimato: qualsiasi singolo condomino che documenti gravi irregolarità nella gestione e sappia chi può chiedere revoca amministratore di condominio nel contesto giuridico.
- Procedure: il condomino può presentare ricorso al Tribunale senza preventiva delibera assembleare (Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 21562/2021). Questo dimostra chi può chiedere revoca amministratore di condominio.
- Irregolarità tipiche:
- Mancata convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto;
- Omissione dell’apertura del conto corrente intestato al condominio;
- Rifiuto o ritardo nel fornire copia dei documenti contabili;
- Esecuzione di spese non deliberate o in conflitto con le delibere;
- Mancata trasparenza o veridicità nei rendiconti (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 17714/2022).
I presupposti della “giusta causa”
- Definizione: la “giusta causa” è configurabile quando esistono inadempienze gravi e oggettive, anche se formalmente l’amministratore ha rispettato le procedure (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 22784/2019).
- Ambiti: rientrano condotte che compromettano l’interesse collettivo o generino danni patrimoniali al condominio, indipendentemente dalla volontà soggettiva dell’amministratore.
Costi procedura giudiziale revoca amministratore di condominio
In sintesi, la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio comporta diversi tipi di oneri, il cui importo complessivo varia in funzione di molteplici fattori. In primo luogo, è necessario corrispondere il contributo unificato e le marche da bollo per l’iscrizione a ruolo del procedimento, oltre ai diritti di cancelleria per l’acquisizione e la notificazione degli atti.
Inoltre, a queste voci si aggiungono inevitabilmente le parcelle professionali dell’avvocato, che coprono le fasi di consulenza preventiva, redazione del ricorso, comparizione in udienza e, se del caso, predisposizione degli atti di replica.
In conclusione, il costo complessivo della procedura giudiziale riflette la complessità del caso e le modalità di svolgimento del processo: un quadro economico trasparente e il preventivo scritto del legale di fiducia sono pertanto strumenti fondamentali per valutare in anticipo l’impegno finanziario necessario.
Conclusione
La revoca dell’amministratore è uno strumento essenziale per tutelare la correttezza e la trasparenza della gestione condominiale e capire chi può chiedere revoca amministratore di condominio.
Mentre l’assemblea può agire in qualsiasi momento, anche senza giustificazione, il singolo condomino dispone di un accesso diretto al giudice in presenza di gravi irregolarità.
In definitiva l’esercizio consapevole di questi poteri favorisce un’amministrazione equilibrata e responsabile, contribuendo alla serenità della vita collettiva.
📌 L’assemblea condominiale può revocarlo con la maggioranza di nomina (maggioranza dei presenti e almeno 500 millesimi). Un singolo condomino può farlo solo se documenta gravi irregolarità.
📌 Ogni singolo condomino può presentare ricorso al Tribunale, senza bisogno di delibera assembleare, in caso di gravi violazioni degli obblighi (es.: omissione del conto corrente, spese non deliberate).
📌 Spetta al giudice valutare la sussistenza della giusta causa, anche su istanza di un solo condomino. L’assemblea, invece, può revocare anche in assenza di giusta causa.
📌 Nessun condomino ha diritto di veto individuale: la revoca assembleare si arresta solo se non si raggiunge la maggioranza legale.
📌 I condomini dissenzienti o assenti possono impugnare la delibera negativa entro 30 giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’articolo 1137 del Codice Civile











